Art. 2. Campo di applicazione 1. Il presente decreto legislativo si applica: a) ai terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera d); b) alle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e); c) alle interfacce terrestri di cui all'art. 1, comma 1, lettera h). 2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione di conformita' ai requisiti essenziali, quando richiesta, viene rilasciata sulla base di regole tecniche comuni e di norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. I riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, individuati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c). 3. I terminali e le apparecchiature devono soddisfare ai requisiti essenziali loro propri. 4. All'atto della prima immissione nel mercato comunitario, il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea deve indicare la destinazione delle apparecchiature con dichiarazione conforme all'allegato 10 diretta ad un organismo notificato dell'Unione europea. Ogni apparecchiatura deve essere dotata di copia della dichiarazione. 5. Le apparecchiature che si avvalgono di un sistema di radiocomunicazioni si ritengono, in ogni caso, destinate al collegamento con la rete pubblica, con l'esclusione delle stazioni satellitari di sola ricezione. 6. Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva sono escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo. 7. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Fino all'emanazione di detto provvedimento, le funzioni di organismo notificato per la certificazione ed il controllo dei terminali sono svolte dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 8. Il presente decreto legislativo non si applica alle apparecchiature realizzate per usi militari, salvo che esse siano disponibili in commercio. Nel caso in cui le suddette apparecchiature debbano essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, il Ministero della difesa verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti essenziali che ne assicurano la compatibilita'.