Art. 2.
                        Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica:
  a) ai terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
  b) alle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
  c) alle interfacce terrestri di cui all'art. 1, comma 1, lettera
h).
 2.  Nei  casi  di cui al comma 1 la certificazione di conformita' ai
requisiti  essenziali,  quando richiesta, viene rilasciata sulla base
di  regole  tecniche  comuni e di norme armonizzate i cui riferimenti
sono  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. I
riferimenti   delle   corrispondenti   regole   tecniche   nazionali,
individuati   con   decreto   del   Ministro   delle  poste  e  delle
telecomunicazioni  di  concerto  con  il Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   sono  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana. E' fatta salva la disposizione
di cui all'art. 8, comma 1, lettera c).
 3.  I  terminali e le apparecchiature devono soddisfare ai requisiti
essenziali loro propri.
 4.  All'atto  della  prima  immissione  nel  mercato comunitario, il
costruttore,  il  mandatario  o  il  fornitore stabilito nella Unione
europea  deve  indicare  la  destinazione  delle  apparecchiature con
dichiarazione  conforme  all'allegato  10  diretta  ad  un  organismo
notificato  dell'Unione  europea.  Ogni  apparecchiatura  deve essere
dotata di copia della dichiarazione.
 5.   Le   apparecchiature   che   si  avvalgono  di  un  sistema  di
radiocomunicazioni   si   ritengono,   in  ogni  caso,  destinate  al
collegamento  con  la  rete pubblica, con l'esclusione delle stazioni
satellitari di sola ricezione.
 6.  Le  apparecchiature  per  la  sola  ricezione di radiodiffusione
sonora  e  televisiva  sono  escluse  dalla  disciplina  del presente
decreto legislativo.
 7.   Con   provvedimento   del   Ministero   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni,  di  concerto con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati gli organismi
notificati   di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a).  Fino
all'emanazione  di  detto  provvedimento,  le  funzioni  di organismo
notificato  per  la certificazione ed il controllo dei terminali sono
svolte   dalla   direzione   generale   per   le   concessioni  e  le
autorizzazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
 8.   Il   presente   decreto   legislativo   non   si  applica  alle
apparecchiature  realizzate  per  usi  militari, salvo che esse siano
disponibili in commercio. Nel caso in cui le suddette apparecchiature
debbano  essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, il
Ministero  della  difesa  verifica  preliminarmente  il  rispetto dei
requisiti essenziali che ne assicurano la compatibilita'.