Art. 3.
             Normativa relativa alla sicurezza elettrica

1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti
dalla  legge  18  ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati se il
terminale  e'  munito  di  marcatura  o  di  attestato di conformita'
rilasciato  dagli  organismi  competenti  definiti nella citata legge
ovvero della dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore.
 2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti
da  norme  diverse  da quelle dettate dalla legge 18 ottobre 1977, n.
791, si presumono verificati secondo le modalita' di cui al comma 1.
 3.  Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, rela-
tive  ai  requisiti di sicurezza elettrica dei terminali non previsti
dalla  legge  18  ottobre 1977, n. 791, sono recepite con decreto del
Ministro  delle  poste  e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro   dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato;  i
riferimenti  delle  norme  nazionali  sono  pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Nota all'art. 3;
            -  La legge n. 791/1977 reca: "Attuazione della direttiva
          del  consiglio  delle  Comunita'  europee  (n.   72/33/CEE)
          relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il
          materiale  elettrico  destinato  ad essere utilizzato entro
          alcuni limiti di tensione".