Art. 3. Normativa relativa alla sicurezza elettrica 1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati se il terminale e' munito di marcatura o di attestato di conformita' rilasciato dagli organismi competenti definiti nella citata legge ovvero della dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore. 2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti da norme diverse da quelle dettate dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati secondo le modalita' di cui al comma 1. 3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, rela- tive ai requisiti di sicurezza elettrica dei terminali non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono recepite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i riferimenti delle norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all'art. 3; - La legge n. 791/1977 reca: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee (n. 72/33/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".