Art. 4. Apparecchiature 1. Le apparecchiature con la marcatura di cui all'allegato 6, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni dotate della sola sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato, di cui all'allegato 7, sono considerate conformi ai requisiti essenziali loro applicabili; esse possono essere commercializzate ma non connesse alla rete pubblica. 2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea, se non dimostra di aver gia' adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, e' tenuto ad attestare una sola volta, dietro richiesta della direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalita' e del segmento di mercato per il quale e' stata prevista. 3. Il costruttore, il mandatario o il fornitore di cui al comma 2 deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea. 4. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari di sola ricezione non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura costituita dalla sola sigla CE. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari trasmittenti o riceventi e trasmittenti non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura di cui all'allegato 7, costituita dalla sigla CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato a seguito della valutazione di conformita' effettuata sulla base di quanto previsto negli allegati 1, 2, 3 e 4. Il fabbricante o il fornitore, stabilito nell'Unione europea e responsabile dell'immissione nel mercato comunitario, appone sulle altre apparecchiature la marcatura di cui all'allegato 6. Le apparecchiature devono essere inoltre identificate dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore. 5. La visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE non puo' essere limitata da altro marchio.