Art. 4.
                           Apparecchiature

1. Le apparecchiature con la marcatura di cui all'allegato 6, le
stazioni  satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento
terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni dotate della sola
sigla  CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e
ricezione  non  destinate  al  collegamento alla rete pubblica dotate
della  sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo
notificato,  di  cui  all'allegato  7,  sono  considerate conformi ai
requisiti   essenziali   loro   applicabili;   esse   possono  essere
commercializzate ma non connesse alla rete pubblica.
 2.  Il  costruttore,  il  mandatario  o il fornitore stabilito nella
Unione europea, se non dimostra di aver gia' adempiuto all'obbligo di
cui  all'art.  2,  comma  4,  e'  tenuto ad attestare una sola volta,
dietro  richiesta  della  direzione  generale per le concessioni e le
autorizzazioni,  che  l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione
dichiarata,  tenuto  conto  delle sue caratteristiche tecniche, della
sua  funzionalita'  e  del  segmento di mercato per il quale e' stata
prevista.
 3.  Il  costruttore,  il mandatario o il fornitore di cui al comma 2
deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea.
 4.  Il  fabbricante,  ove  si tratta di stazioni satellitari di sola
ricezione non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura
costituita  dalla  sola  sigla  CE.  Il fabbricante, ove si tratta di
stazioni  satellitari  trasmittenti  o  riceventi  e trasmittenti non
destinate  alla  connessione  in  rete,  appone  la  marcatura di cui
all'allegato  7,  costituita  dalla  sigla  CE  seguita dal numero di
identificazione dell'organismo notificato a seguito della valutazione
di  conformita'  effettuata  sulla  base  di  quanto  previsto  negli
allegati  1,  2,  3  e  4.  Il  fabbricante o il fornitore, stabilito
nell'Unione   europea  e  responsabile  dell'immissione  nel  mercato
comunitario,  appone  sulle altre apparecchiature la marcatura di cui
all'allegato 6. Le apparecchiature devono essere inoltre identificate
dal  fabbricante  mediante l'indicazione del modello, del lotto o del
numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore.
 5.  La  visibilita'  e  la  leggibilita' della marcatura CE non puo'
essere limitata da altro marchio.