Art. 5. Terminali 1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), con marcatura conforme a quella dell'allegato 8, dotati di approvazione amministrativa per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato membro, sono considerati conformi ai requisiti essenziali e possono essere commercializzati ed impiegati in Italia. 2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore deve essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea. 3. I terminali di cui al comma 1, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, debbono essere collegati alla rete da un istallatore autorizzato dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al predetto decreto ministeriale n. 314/1992. 4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di disporre verifiche tecniche al fine di accertare che il terminale sia debitamente installato, mantenuto in efficienza ed utilizzato conformemente alla sua destinazione. 5. La marcatura di cui all'allegato 8 deve essere apposta dal fabbricante o dal mandatario stabilito nella Unione europea. Ogni terminale deve essere identificato dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola e del nome del costruttore. 6. La visibilita' e la leggibilita' della marcatura, di cui all'allegato 8, non puo' essere limitata da altro marchio. 7. Ogni terminale dotato di marcatura CE apposta ai sensi del presente decreto legislativo si presume conforme anche ai requisiti richiesti da provvedimenti attuativi di altre direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314: "Art. 5. - 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento. 2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati. 3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa e' invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione. 4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate. 5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni".