Art. 5.
                              Terminali

1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), con marcatura
conforme   a   quella   dell'allegato   8,   dotati  di  approvazione
amministrativa per la connessione alla rete pubblica rilasciata da un
organismo  notificato  di uno Stato membro, sono considerati conformi
ai   requisiti   essenziali  e  possono  essere  commercializzati  ed
impiegati in Italia.
 2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore deve essere iscritto
alla  Camera  di  commercio,  industria, artigianato ed agricoltura o
organismo equivalente nella Unione europea.
 3. I terminali di cui al comma 1, che non rientrano nella previsione
di  cui  all'art.  5 del decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314,
debbono  essere  collegati  alla  rete  da un istallatore autorizzato
dalla  direzione  generale  per le concessioni e le autorizzazioni ai
sensi   dell'art.   5   dell'allegato   n.  13  al  predetto  decreto
ministeriale n. 314/1992.
 4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di
disporre verifiche tecniche al fine di accertare che il terminale sia
debitamente   installato,   mantenuto  in  efficienza  ed  utilizzato
conformemente alla sua destinazione.
 5.  La  marcatura  di  cui  all'allegato  8  deve essere apposta dal
fabbricante  o  dal  mandatario  stabilito nella Unione europea. Ogni
terminale   deve   essere   identificato   dal  fabbricante  mediante
l'indicazione  del modello, del lotto o del numero di matricola e del
nome del costruttore.
 6.  La  visibilita'  e  la  leggibilita'  della  marcatura,  di  cui
all'allegato 8, non puo' essere limitata da altro marchio.
 7.  Ogni  terminale  dotato  di  marcatura  CE  apposta ai sensi del
presente  decreto  legislativo si presume conforme anche ai requisiti
richiesti  da  provvedimenti attuativi di altre direttive comunitarie
che prevedono l'apposizione della marcatura CE.
 
          Nota all'art. 5:
            - Si riporta il testo dell'art. 5 dell'allegato n. 13  al
          decreto  del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
          23 maggio 1992, n. 314:
            "Art.   5.   -   1.    L'Ispettorato    generale    delle
          telecomunicazioni,  qualora  risulti comprovato il possesso
          dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa,
          entro  trenta  giorni  dalla  data  di  ricevimento   della
          domanda,   a   provvedere   al  pagamento  della  tassa  di
          concessione governativa prevista dal n.  117,  lettera  a),
          della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche,
          e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla  data
          di ricezione della relativa attestazione di versamento.
            2.  Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale
          notizia al gestore del  servizio  pubblico  ed  agli  altri
          organi dell'Amministrazione interessati.
            3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare
          o  incompleta,  l'impresa  e'  invitata a provvedere per la
          regolarizzazione o l'integrazione.
            4.  Se   la   regolarizzazione   o   l'integrazione   non
          intervengono  entro  il termine di trenta giorni dalla data
          della richiesta, la procedura per l'autorizzazione  non  ha
          seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
            5.  Le  imprese  autorizzate,  nel  rispetto dell'art. 2,
          comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte  in
          apposito  albo,  suddiviso  per  classi e per gradi, tenuto
          dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni".