Art. 6. Marcatura 1. Qualora le apparecchiature ed i terminali sono oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE di conformita', l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformita' alle disposizioni di questi altri provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o piu' dei suddetti provvedimenti lasciano al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano le apparecchiature ed i terminali debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.