Art. 6.
                              Marcatura

1. Qualora le apparecchiature ed i terminali sono oggetto di altri
provvedimenti   che   prevedono   la  marcatura  CE  di  conformita',
l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformita'
alle  disposizioni  di questi altri provvedimenti. Tuttavia, nel caso
in  cui uno o piu' dei suddetti provvedimenti lasciano al fabbricante
la  facolta'  di  scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio,  la  marcatura  CE  indica  soltanto  la  conformita' ai
provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i documenti, le
avvertenze   od   i   fogli   di   istruzione   che  accompagnano  le
apparecchiature   ed  i  terminali  debbono  indicare  chiaramente  i
riferimenti  alle  direttive applicate ed alla relativa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.