Art. 7. Accreditamento dei laboratori di prova 1. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi accredita i laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva nominata dalla stessa direzione, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. 2. Per l'accreditamento si applica la procedura di cui all'allegato 5. 3. I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi verificano la conformita' dei terminali e delle apparecchiature nonche' degli apparati e dei sistemi della rete pubblica di telecomunicazioni alle regole tecniche comuni, alle norme tecniche europee, alle norme armonizzate ed alle regole e norme tecniche nazionali.