Art. 7.
               Accreditamento dei laboratori di prova

1. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei
servizi  accredita  i  laboratori  di  prova  sentita una commissione
tecnica  consultiva  nominata  dalla  stessa  direzione,  di cui sono
chiamati   a   far  parte  almeno  un  rappresentante  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante
per ciascuno degli organismi di normazione italiani.
 2.  Per l'accreditamento si applica la procedura di cui all'allegato
5.
 3. I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per la
regolamentazione  e la qualita' dei servizi verificano la conformita'
dei  terminali  e  delle apparecchiature nonche' degli apparati e dei
sistemi della rete pubblica di telecomunicazioni alle regole tecniche
comuni,  alle  norme tecniche europee, alle norme armonizzate ed alle
regole e norme tecniche nazionali.