Art. 8. Valutazione della conformita' 1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia l'approvazione amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito nella Unione europea, sulla base: a) del certificato di esame CE del tipo di cui all'allegato 1, corredato da una dichiarazione del costruttore di conformita' dei prodotti al tipo, di cui all'allegato 2, o dall'approvazione del sistema qualita' di produzione, di cui all'allegato 3; b) del certificato relativo al sistema di assicurazione della qualita' completa per una determinata categoria di prodotti secondo le modalita' descritte nell'allegato 4; c) in alternativa al certificato di cui alla lettera a), della dichiarazione del costruttore di conformita', di cui all'allegato 9 limitatamente alle stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni per quanto riguarda le parti diverse dall'interfaccia terrestre. 2. Per quanto attiene alla valutazione della compatibilita' elettromagnetica, si applicano: a) ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui sono in vigore requisiti specifici; b) agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615. 3. I terminali, gia' forniti del certificato di esame CE del tipo, qualora subiscono modifiche tali da influire sulla conformita' ai requisiti essenziali o sulle modalita' d'uso prescritte inizialmente, devono essere sottoposti ad un nuovo esame; la relativa certificazione viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato originale di esame CE del tipo. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia, a domanda, l'inerente approvazione amministrativa. 4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il richiedente l'approvazione amministrativa per un terminale secondo le modalita' di cui al comma 1 e' tenuto al versamento di una somma: a) di lire seicentomila nel caso previsto dalla lettera a), a titolo di contributo per le spese amministrative riguaranti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione; b) di lire centomila nei casi previsti dalle lettere b) e c), a titolo di contributo per le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione. 5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento puo' essere effettuato con le seguenti modalita': a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente; b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo richiamato nell'articolo attua la direttiva 89/336/CEE, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE 93/68/CEE e 93/97/CEE, in materia di compatibilita' elettromagnetica. Detto decreto e' pubblicato nel presente supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52: "Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea. 2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati. 3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dell'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori. 4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dei tesoro, sono de- terminate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter- minate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE. 6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".