Art. 8.
                    Valutazione della conformita'

1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
rilascia   l'approvazione   amministrativa   al   costruttore   o  al
mandatario, stabilito nella Unione europea, sulla base:
  a)  del  certificato  di  esame  CE del tipo di cui all'allegato 1,
corredato  da  una  dichiarazione  del costruttore di conformita' dei
prodotti  al  tipo,  di  cui  all'allegato 2, o dall'approvazione del
sistema qualita' di produzione, di cui all'allegato 3;
  b)  del  certificato  relativo  al  sistema  di assicurazione della
qualita'  completa  per una determinata categoria di prodotti secondo
le modalita' descritte nell'allegato 4;
  c)  in  alternativa  al  certificato  di cui alla lettera a), della
dichiarazione  del  costruttore di conformita', di cui all'allegato 9
limitatamente  alle  stazioni satellitari di sola ricezione destinate
al  collegamento  terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni
per quanto riguarda le parti diverse dall'interfaccia terrestre.
 2.   Per   quanto  attiene  alla  valutazione  della  compatibilita'
elettromagnetica, si applicano:
  a)  ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma
1,  lettere  a)  e  b),  nel  caso  in  cui  sono in vigore requisiti
specifici;
  b) agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui al
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
 3.  I  terminali, gia' forniti del certificato di esame CE del tipo,
qualora  subiscono  modifiche  tali  da influire sulla conformita' ai
requisiti essenziali o sulle modalita' d'uso prescritte inizialmente,
devono   essere   sottoposti   ad   un   nuovo   esame;  la  relativa
certificazione   viene  rilasciata  sotto  forma  di  complemento  al
certificato originale di esame CE del tipo. La direzione generale per
le  concessioni  e  le autorizzazioni rilascia, a domanda, l'inerente
approvazione amministrativa.
 4.  Fino  all'entrata  in  vigore del decreto di cui all'articolo 47
della  legge  6  febbraio  1996, n. 52, il richiedente l'approvazione
amministrativa  per un terminale secondo le modalita' di cui al comma
1 e' tenuto al versamento di una somma:
  a)  di  lire  seicentomila  nel  caso  previsto dalla lettera a), a
titolo   di   contributo   per  le  spese  amministrative  riguaranti
l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione;
  b)  di  lire  centomila  nei casi previsti dalle lettere b) e c), a
titolo  di  contributo  per  le  spese  amministrative riguardanti il
rilascio dell'approvazione.
 5.  Le  somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato e, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il loro versamento puo' essere
effettuato con le seguenti modalita':
  a)  versamento  in conto corrente postale intestato alla sezione di
tesoreria provinciale dello Stato competente territorialmente;
  b)   versamento   con   vaglia   postale   ordinario   nazionale  o
internazionale  intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato;
  c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per
il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
 
          Note all'art. 8:
            -  Il  decreto legislativo richiamato nell'articolo attua
          la direttiva  89/336/CEE,  modificata  ed  integrata  dalla
          direttiva  92/31/CEE  93/68/CEE  e 93/97/CEE, in materia di
          compatibilita'   elettromagnetica.   Detto    decreto    e'
          pubblicato nel presente supplemento ordinario.
            - Si riporta il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio
          1996, n. 52:
            "Art.  47  (Procedure  di certificazione e/o attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione  della marcatura CE, previste dalla normativa
          comunitaria, sono  a  carico  del  fabbricante  o  del  suo
          rappresentante stabilito nell'Unione europea.
            2.  Le  spese relative all'autorizzazione degli organismi
          ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a  carico
          dei  richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli
          sugli organismi autorizzati sono  a  carico  di  tutti  gli
          organismi   autorizzati   per  la  medesima  tipologia  dei
          prodotti.  I  controlli  possono  avvenire  anche  mediante
          l'esame a campione dei prodotti certificati.
            3.  I  proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dell'attivita' di cui al comma 2,
          sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministero   del   tesoro,  agli  stati  di  previsione  dei
          Ministeri   interessati   sui   capitoli    destinati    al
          funzionamento  dei  servizi  preposti,  per  lo svolgimento
          delle  attivita'   di   cui   ai   citati   commi   e   per
          l'effettuazione  dei  controlli  successivi sul mercato che
          possono  essere  effettuati  dalle   autorita'   competenti
          mediante  l'acquisizione  temporanea  a titolo gratuito dei
          prodotti  presso  i  produttori,  i   distributori   ed   i
          rivenditori.
            4.  Con  uno  o  piu' decreti dei Ministri competenti per
          materia, di concerto con il Ministro dei tesoro,  sono  de-
          terminate  ed  aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita'  di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'   di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e  dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter-
          minate  le  modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in
          base    alla    vigente     normativa,     al     personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la  successiva  eventuale restituzione dei prodotti ai fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente.  L'effettuazione  dei  controlli  dei prodotti sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello
          Stato.
            5. Con l'entrata in vigore dei  decreti  applicativi  del
          presente    articolo,   sono   abrogate   le   disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE.
            6.  In  sede  di prima applicazione, il decreto di cui al
          comma 4 e' emanato entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge".