(Allegato 9)
                                                           Allegato 9 
                                         [(art. 8, comma 1, lett. c)] 
 
                   PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO 
                          DELLA PRODUZIONE 
 
  1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante che
mette in opera un sistema di controllo interno della produzione. Tale
procedura e' ammessa per: 
   a) le stazioni satellitari di  sola  ricezione  non  destinate  al
collegamento con la rete pubblica di telecomunicazione; 
   b)  le  stazioni  satellitari  di  sola  ricezione  destinate   al
collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni  limitatamente
alle parti diverse dall'interfaccia terrestre. 
  2. Il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformita' di
cui al modello B di seguito riprodotto. 
  3. Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica di cui
al comma 4.  Tale  documentazione,  unitamente  alla  dichiazione  di
conformita', deve essere tenuta a disposizione  del  Ministero  delle
poste e delle telecomunicazioni dal fabbricante o dal suo  mandatario
stabilito nella Unione europea per almeno dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui il fabbricante  ed  il
mandatario non siano  stabiliti  nell'Unione  europea,  l'obbligo  di
tenere  a  disposizione  la  documentazione  incombe   alla   persona
responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 
  4. La documentazione tecnica di cui al comma 3 deve  permettere  di
valutare la  conformita'  dei  prodotti  rispetto  ai  requisiti  del
presente decreto legislativo e deve comprendere: 
   a) una descrizione generale del prodotto; 
   b) i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi dei
componenti dei circuiti e delle sottounita'; 
   c) le descrizioni e le spiegazioni  necessarie  alla  comprensione
dei  disegni  e  degli  elenchi  di  cui  alla  lettera  b)   e   del
funzionamento del prodotto; 
   d) un elenco delle  norme  applicate  in  tutto  o  in  parte;  in
mancanza di tali norme, devono essere riportati il fascicolo  tecnico
di fabbricazione nonche' le descrizioni delle soluzioni adottate  per
soddisfare i requisiti del presente decreto legislativo; 
   e)  i  risultati  dei  calcoli  di  progettazione  e  degli  esami
eseguiti; 
   f) i rapporti sulle prove effettuate. 
  5. Il fabbricante e' tenuto ad adottare tutte le misure  necessarie
affinche' il processo di fabbricazione assicuri  la  conformita'  dei
prodotti alla  documentazione  tecnica  di  cui  al  comma  3  ed  ai
requisiti ad essi applicabili. 
 
      Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
                              Maccanico