Allegato 9 [(art. 8, comma 1, lett. c)] PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE 1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante che mette in opera un sistema di controllo interno della produzione. Tale procedura e' ammessa per: a) le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazione; b) le stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento con la rete pubblica di telecomunicazioni limitatamente alle parti diverse dall'interfaccia terrestre. 2. Il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformita' di cui al modello B di seguito riprodotto. 3. Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica di cui al comma 4. Tale documentazione, unitamente alla dichiazione di conformita', deve essere tenuta a disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui il fabbricante ed il mandatario non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario. 4. La documentazione tecnica di cui al comma 3 deve permettere di valutare la conformita' dei prodotti rispetto ai requisiti del presente decreto legislativo e deve comprendere: a) una descrizione generale del prodotto; b) i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi dei componenti dei circuiti e delle sottounita'; c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli elenchi di cui alla lettera b) e del funzionamento del prodotto; d) un elenco delle norme applicate in tutto o in parte; in mancanza di tali norme, devono essere riportati il fascicolo tecnico di fabbricazione nonche' le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti del presente decreto legislativo; e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami eseguiti; f) i rapporti sulle prove effettuate. 5. Il fabbricante e' tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al comma 3 ed ai requisiti ad essi applicabili. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico