(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
                      [(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera a)] 
 
                  CONFORMITA' DEI PRODOTTI AL TIPO 
 
  1. Il fabbricante e' tenuto ad adottare tutte le misure  necessarie
affinche' il processo di fabbricazione assicuri  la  conformita'  dei
prodotti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai
requisiti ad essi applicabili. 
  2. Ricevuto il certificato di esame CE del tipo, il richiedente  e'
tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello A,  di  seguito
riprodotto, e ad inviarla ad un organismo notificato di  sua  scelta,
il quale provvede  al  controllo,  su  un  adeguato  campione,  della
conformita' dei prodotti al tipo esaminato. 
  3. Il richiedente deve  conservare  copia  della  dichiarazione  di
conformita' dei prodotti al tipo per almeno  dieci  anni  dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto. 
  4. Un organismo notificato  scelto  dal  fabbricante  svolge  o  fa
svolgere,  dietro  compenso,  le  prove  sui  campioni  a  intervalli
casuali. L'organismo, o il soggetto da questo incaricato, preleva  un
adeguato campione della produzione finale e su di  esso  effettua  le
prove per verificare la conformita' dei prodotti ai requisiti fissati
dal presente decreto. Qualora  uno  o  piu'  esemplari  dei  prodotti
esaminati non risultassero conformi, l'organismo notificato assume le
iniziative del  caso  nell'ambito  delle  disposizioni  previste  dal
presente decreto. 
 
      Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 
                              Maccanico