Allegato 2 [(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera a)] CONFORMITA' DEI PRODOTTI AL TIPO 1. Il fabbricante e' tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione assicuri la conformita' dei prodotti al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti ad essi applicabili. 2. Ricevuto il certificato di esame CE del tipo, il richiedente e' tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello A, di seguito riprodotto, e ad inviarla ad un organismo notificato di sua scelta, il quale provvede al controllo, su un adeguato campione, della conformita' dei prodotti al tipo esaminato. 3. Il richiedente deve conservare copia della dichiarazione di conformita' dei prodotti al tipo per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere, dietro compenso, le prove sui campioni a intervalli casuali. L'organismo, o il soggetto da questo incaricato, preleva un adeguato campione della produzione finale e su di esso effettua le prove per verificare la conformita' dei prodotti ai requisiti fissati dal presente decreto. Qualora uno o piu' esemplari dei prodotti esaminati non risultassero conformi, l'organismo notificato assume le iniziative del caso nell'ambito delle disposizioni previste dal presente decreto. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico