ALLEGATO 3 [(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera a)] GARANZIA DELLA QUALITA' DI PRODUZIONE 1. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica al fabbricante che mette in opera un sistema di garanzia della qualita' approvato per la produzione. 2. Il fabbricante, una volta ricevuto il certificato di esame CE del tipo, e' tenuto a compilare la dichiarazione di cui al modello A, di seguito riprodotto, ed a presentare ad un organismo notificato di sua scelta la domanda di approvazione del suo sistema di garanzia della qualita' di produzione, secondo le pertinenti norme UNI EN ISO 9000. 3. Le modalita' di ottenimento e mantenimento della approvazione di cui al comma 2 sono stabilite dall'organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualita' aziendale. 4. L'organismo notificato, scelto dal fabbricante e' tenuto a controllare nel tempo la conformita' dei prodotti al tipo esaminato. 5. Il fabbricante, che abbia ottenuto l'approvazione per il suo sistema di garanzia della qualita' di produzione, deve chiedere alla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni l'approvazione amministrativa, ove si tratta di terminali. Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Maccanico
Nota all'allegato 3: - Le norme UNI EN ISO 9000, edite nel dicembre 1994 dall'ente nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, riguardano la gestione per la qualita' e l'assicurazione della qualita'. Note all'art. 2 dell'allegato 5: - Le norme UNI CEI EN 45001, edite nel marzo 1990 dall'ente nazionale italiano di unificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, dettano i criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova. - La guida UNI CEI 70012, edita nel marzo 1990 dall'ente nazionale italiano di pianificazione - via Battistotti Sassi 11 - 20133 Milano, concerne la preparazione di un manuale della qualita' per un laboratorio di prova.