Allegato 5 (art. 7, comma 2) PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA Art. 1. Condizioni generali 1. I laboratori di prova non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore, devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. 2. Il rilascio del certificato di accreditamento da' al laboratorio, accreditato secondo la presente procedura, la possibilita' di eseguire prove i cui risultati sono riconosciuti nell'ambito della Unione europea. 3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi.
Note all'art. 8 dell'allegato 5: - Per il testo dell'art. 47 della legge n. 52/1996 vedasi nota all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: "Art. 19 (Divieto di prestazioni gratuite). - Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti. La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonche' la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro. Per i servizi resi dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sara' regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni. Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, e' sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro".