(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova-art. 1)
                                                           Allegato 5 
                                                    (art. 7, comma 2) 
 
                     PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO 
                       DEI LABORATORI DI PROVA 
 
                               Art. 1. 
                         Condizioni generali 
 
  1.  I  laboratori  di  prova  non  possono  dipendere  direttamente
dall'organizzazione  del  costruttore,  devono   essere   liberi   da
influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene
alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti  di  tutte  le
apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. 
  2.  Il  rilascio  del  certificato   di   accreditamento   da'   al
laboratorio,  accreditato   secondo   la   presente   procedura,   la
possibilita' di eseguire prove  i  cui  risultati  sono  riconosciuti
nell'ambito della Unione europea. 
  3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei  laboratori  viene
svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. 
 
          Note all'art. 8 dell'allegato 5:
            - Per il testo dell'art. 47 della legge n. 52/1996 vedasi
          nota all'art. 8.
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 marzo
          1973, n.  156:
            "Art.  19  (Divieto  di  prestazioni  gratuite).  -  Sono
          abrogate  tutte  le  norme  per  le quali l'Amministrazione
          delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'   tenuta   ad
          effettuare   a   titolo   in  tutto  o  in  parte  gratuito
          prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato  o  di
          enti ed istituti.
            La  specificazione  dei  servizi  nei cui confronti trova
          applicazione il disposto del precedente comma,  nonche'  la
          disciplina  dei  relativi  rapporti  ai  fini  anche  della
          determinazione    dei    corrispettivi     dovuti     dalle
          amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da emanarsi su
          proposta   del   Ministro   per   le   poste   e   per   le
          telecomunicazioni,  di  concerto  con  il  Ministro  per il
          tesoro.
            Per i servizi resi  dall'Amministrazione  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni  ad  enti ed istituti, il rimborso
          all'Amministrazione delle poste e  delle  telecomunicazioni
          dei  costi  da  essa  sostenuti  per le prestazioni stesse,
          sara' regolato in base a speciali convenzioni  annuali  con
          gli  enti  ed  istituti  medesimi,  rese esecutive mediante
          decreti   del   Ministro   per   le   poste   e   per    le
          telecomunicazioni.
            Sui  problemi  relativi  alla determinazione dei costi da
          rimborsare ai sensi dei precedenti  commi,  e'  sentito  il
          parere   di   una  commissione  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del  Ministro  per
          le  poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per
          il bilancio e per il tesoro, presieduta  da  un  magistrato
          del  Consiglio  di  Stato,  designato  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, e composta di  un  funzionario  del
          Ministero  del  bilancio,  un funzionario del Ministero del
          tesoro e due funzionari del Ministero delle poste  e  delle
          telecomunicazioni.
            Per  le  prestazioni  rese  alle amministrazioni statali,
          enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti
          appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o
          privato,  oltre  alle  spese  richieste  dalle  prestazioni
          stesse,  anche  le quote di surrogazione del personale e la
          quota di spese generali stabilite con decreto del  Ministro
          per  le  poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio
          di amministrazione, di concerto  con  il  Ministro  per  il
          tesoro".