Art. 3. Istruttoria della domanda 1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi provvede entro trenta giorni all'esame della documentazione presentata verificando l'esistenza dei requisiti generali prescritti. 2. In caso di esito positivo la direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi formalizza con il laboratorio richiedente l'impegno del pagamento delle spese relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda di cui al comma 1 e' comunicato al richiedente con le rela- tive motivazioni. 3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi conferisce l'incarico di esaminare il manuale della qualita' e di effettuare le visite tecniche entro sessanta giorni ad ispettori scelti tra quelli designati e registrati in un apposito albo tenuto presso la direzione stessa. 4. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito negativo, gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento. 5. La direzione generale comunica tale risultato al laboratorio fissando modalita' e termini per il perfezionamento del manuale stesso. 6. Se l'esame del manuale della qualita' ha esito positivo, la direzione generale provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla predetta direzione il rapporto con le proprie valutazioni e raccomandazioni. 7. Detto rapporto e' sottoposto all'esame della direzione generale che lo inoltra per il prescritto parere alla commissione tecnica consultiva di cui all'art. 7 del presente decreto legislativo.