(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova-art. 3)
                               Art. 3. 
                      Istruttoria della domanda 
 
  1. Dopo aver  ricevuto  la  domanda  ed  averla  registrata  su  un
apposito repertorio in ordine cronologico, la direzione generale  per
la regolamentazione e la qualita' dei servizi provvede  entro  trenta
giorni  all'esame   della   documentazione   presentata   verificando
l'esistenza dei requisiti generali prescritti. 
  2.  In  caso  di  esito  positivo  la  direzione  generale  per  la
regolamentazione  e  la  qualita'  dei  servizi  formalizza  con   il
laboratorio richiedente l'impegno del pagamento delle spese  relative
al rilascio dell'accreditamento. L'esito  negativo  dell'esame  della
domanda di cui al comma 1 e' comunicato al richiedente con  le  rela-
tive motivazioni. 
  3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualita'  dei
servizi conferisce l'incarico di esaminare il manuale della  qualita'
e di effettuare le visite tecniche entro sessanta giorni ad ispettori
scelti tra quelli designati e registrati in un apposito  albo  tenuto
presso la direzione stessa. 
  4. Se l'esame del manuale della qualita'  ha  esito  negativo,  gli
ispettori,  sulla  base  delle  risultanze  emerse,   provvedono   ad
inoltrare alla  direzione  generale  il  rapporto  di  esame  per  la
sospensione dell'istruttoria di accreditamento. 
  5. La direzione generale comunica  tale  risultato  al  laboratorio
fissando modalita' e  termini  per  il  perfezionamento  del  manuale
stesso. 
  6. Se l'esame del manuale della  qualita'  ha  esito  positivo,  la
direzione generale provvede ad organizzare le visite tecniche  presso
la sede del laboratorio. Gli ispettori, sulla base  delle  risultanze
emerse, provvedono ad inoltrare alla predetta direzione  il  rapporto
con le proprie valutazioni e raccomandazioni. 
  7. Detto rapporto e' sottoposto all'esame della direzione  generale
che lo inoltra per il  prescritto  parere  alla  commissione  tecnica
consultiva di cui all'art. 7 del presente decreto legislativo.