(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova-art. 4)
                               Art. 4. 
                    Rilascio dell'accreditamento 
 
  1. La commissione esprime il proprio parere alla direzione generale
entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione. 
  2.  La  commissione  ha  facolta'  di  richiedere  agli   ispettori
supplementi di indagini ai fini del completamento dell'istruttoria di
valutazione. 
  3. La direzione generale, nel termine di trenta  giorni  successivi
all'acquisizione del parere, rilascia al laboratorio  richiedente  il
certificato di accreditamento che ha una validita',  rinnovabile,  di
tre anni.