Art. 4. Rilascio dell'accreditamento 1. La commissione esprime il proprio parere alla direzione generale entro trenta giorni dall'invio del rapporto di valutazione. 2. La commissione ha facolta' di richiedere agli ispettori supplementi di indagini ai fini del completamento dell'istruttoria di valutazione. 3. La direzione generale, nel termine di trenta giorni successivi all'acquisizione del parere, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una validita', rinnovabile, di tre anni.