Art. 6. Rinnovo dell'accreditamento 1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato deve presentare alla Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato, una domanda di rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione gia' presentata. 2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3. 3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori e' positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un nuovo certificato di accreditamento. 4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori e' negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 7.