(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Rinnovo dell'accreditamento 
 
  1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova
accreditato  deve  presentare  alla   Direzione   generale   per   la
regolamentazione e la qualita' dei servizi, con almeno  sei  mesi  di
anticipo rispetto alla  scadenza  del  certificato,  una  domanda  di
rinnovo dell'accreditamento con l'integrazione  della  documentazione
di cui all'art. 2, qualora siano intervenute variazioni rispetto alla
documentazione gia' presentata. 
  2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una  visita
tecnica al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti
per l'accreditamento, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 3. 
  3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione  degli  ispettori  e'
positivo, la direzione generale rilascia, entro trenta  giorni  dalla
data di ricezione  del  rapporto  stesso,  un  nuovo  certificato  di
accreditamento. 
  4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione  degli  ispettori  e'
negativo, la direzione generale procede ai sensi dell'art. 7.