(Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova-art. 7)
                               Art. 7. 
              Sospensione e revoca dell'accreditamento 
 
  1. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla  direzione  generale,
sentita la commissione, per un periodo massimo di sei mesi  nel  caso
di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. 
  2. L'accreditamento e' revocato dalla direzione stessa, sentita  la
commissione: 
   a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le  modalita'
e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; 
   b) nel  caso  in  cui  sono  venuti  meno  i  requisiti  giuridici
accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 
  3. Gli atti di sospensione o revoca  devono  essere  comunicati  al
laboratorio interessato.