Art. 7. Sospensione e revoca dell'accreditamento 1. L'accreditamento puo' essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli impegni assunti. 2. L'accreditamento e' revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione: a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione; b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato.