Art. 11 (Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive) 1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attivita', al fine di: a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni; b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innesco di atmosfere esplosive o nocive alla salute.