Art. 14
                    (Informazione dei lavoratori)
1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal titolo I, capi V e VI, del
   decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro  provvede
   affinche' i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano
   informati  delle  misure  da prendere in materia di sicurezza e di
   salute  nei  luoghi  di  lavoro;  le  informazioni  devono  essere
   comprensibili per i lavoratori interessati.
2.  Ove  su  uno  stesso  luogo  di  lavoro siano presenti due o piu'
   rappresentanti per la sicurezza appartenenti  a  diverse  aziende,
   essi possono costituire una struttura di coordinamento.