Art. 24 (Lavoratori portatori di handicap) 1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1o gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.