Art. 39
             (Vie di circolazione ed aree con pericolo)
1.   Alle   miniere   e   alle  cave  si  applicano  le  disposizioni
   dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547
   del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 3,  del  decreto
   legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi l, 2, 3, 4, 5,
   6, 7 e 8 per le attivita' condotte in sotterraneo.
2.  Ove  al  luogo  di  lavoro  abbiano accesso veicoli o macchinari,
   devono essere fissate specifiche regole di traffico.