Art. 4
                     (Esercizio della vigilanza)
1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza
   hanno diritto a visitare le attivita' estrattive.
2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli
   altri   dirigenti  e  preposti  hanno  l'obbligo  di  agevolare  i
   sopralluoghi  ispettivi  e,  quando  richiesti,   di   mettere   a
   disposizione le notizie, i dati nonche', per le attivita' in mare,
   i  mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei
   luoghi di lavoro.
3. Nell'esercizio dei  loro  compiti,  i  funzionari  incaricati  dei
   controlli  ispettivi  hanno  facolta'  di  richiedere l'assistenza
   della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.