Art. 43
         (Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio
                       e da atmosfere nocive)
1.  Il  datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di
   sostanze  nocive  o   potenzialmente   esplosive   nell'atmosfera,
   fornisce  strumenti per misurarne la concentrazione definendone le
   modalita'  di   misurazione   e,   qualora   preveda   misurazioni
   automatiche   o   manuali,   le   modalita'   di  registrazione  e
   conservazione dei valori misurati
2.   Il   direttore   responsabile   provvede    all'impiego    delle
   apparecchiature  di  cui  al  comma  1,  ai fini della misurazione
   automatica e  continua  delle  concentrazioni  di  gas  in  luoghi
   specifici,  nonche'  dei  sistemi  automatici  di  allarme  e  dei
   dispositivi per l'arresto automatico degli  impianti  elettrici  e
   dei motori a combustione interna.
3.  Ferme  restando  le  piu'  specifiche  disposizioni contenute nel
   decreto del Presidente della Repubblica n.  128  del  1959,  nelle
   zone  esposte  a  rischi  specifici  d'incendio  o d'esplosione e'
   vietato fumare; e' altresi' vietato utilizzare in tali zone fiamme
   non protette, nonche' effettuarvi lavori che comportino un rischio
   d'incendio o di  esplosione,  a  meno  che  siano  state  adottate
   precauzioni sufficenti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.
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