Art. 44
            (Protezione contro il rischio di esplosione)
1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X e XI del decreto
   del  Presidente  della  Repubblica  n.  128 del 1959, il datore di
   lavoro prende tutti i provvedimenti  necessari  per  prevenire  la
   formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.