Art. 47 (Trasporti) 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinche' i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimita'. 2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.