Art. 49
                    (Esercitazioni di sicurezza)
1.  Il  direttore responsabile dispone affinche' in tutti i luoghi di
   lavoro  abitualmente  occupati  siano  effettuate,  ad  intervalli
   periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni,
   fra  l'altro,  deve  essere curato e verificato l'addestramento di
   tutte le persone  cui,  in  caso  di  emergenza,  siano  assegnati
   compiti  richiedenti  l'impiego,  la  manipolazione  o la messa in
   funzione  di  attrezzature  di  salvataggio;  ove   possibile,   i
   lavoratori  devono  potersi  esercitare  al  corretto uso di dette
   attrezzature.