Art. 51
      (Disposizioni particolari per gli impianti di superficie)
1.  Agli  impianti  di superficie si applicano le disposizioni di cui
   agli articoli  8,  11  e  14  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica  n.  547  del  1955  e  all'articolo  6 del decreto del
   Presidente della Repubblica  n.  303  del  1956,  come  sostituite
   dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
2.   I   luoghi   di  lavoro  devono  essere  progettati,  costruiti,
   installati, gestiti e sottoposti a controlli e a  manutenzione  in
   modo  tale  da  avere  struttura  e  solidita'  confacenti al tipo
   d'impiego  e   resistere   alle   sollecitazioni   di   intensita'
   prevedibile.
3.  I  locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un
   volume tali da  consentire  ai  lavoratori  di  svolgere  la  loro
   attivita'  senza  pregiudizio  per  la  sicurezza,  la salute o il
   benessere.
4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di  lavoro  devono
   essere  tali  da  consentire  ai  lavoratori liberta' di movimento
   sufficiente per la loro attivita'  nonche'  per  l'esecuzione  del
   proprio lavoro in condizioni di sicurezza.