Art. 6
                (Documento di sicurezza e di salute)
1.  Per  il  settore  estrattivo  il documento di cui all'articolo 4,
   comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di
   Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS".
2.  Il  datore  di  lavoro,  nel  DSS,  oltre   a   quanto   previsto
   dall'articolo  4  del  decreto legislativo n. 626 del 1994, indica
   quanto previsto dall'articolo 10  ed  attesta  annualmente  che  i
   luoghi  di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati,
   utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora  i  luoghi  di  lavoro
   abbiano  subito  modifiche rilevanti, nonche', ove se ne manifesti
   la necessita', a seguito di incidenti rilevanti.
4. Il datore di lavoro trasmette all'autorita' di vigilanza:
   a) il DSS prima dell'inizio delle attivita';
   b) gli aggiornamenti del DSS.