Art. 62
              (Controllo della presenza in sotterraneo)
1.  Il  direttore  responsabile,  provvede  affinche' in ogni momento
   siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una mini-
   era o in una cava  sotterranee;  l'elenco  di  tali  persone  deve
   essere  esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorita' di
   vigilanza competente.