Art. 68
                           (Cementazioni)
1.  L'articolo  89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del 1959 e' sostituito dal seguente:
                            "Articolo 89
   1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla  riuscita  delle
      cementazioni   delle  tubazioni  di  rivestimento,  secondo  le
      modalita' stabilite nel documento di sicurezza e di salute;  il
      metodo  impiegato  ed  i  risultati  ottenuti sono annotati sul
      giornale di sonda."