Art. 78
    (Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza)
1.  Il  datore  di  lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi,
   fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:
   a) un sistema capace di  dare  l'allarme  con  segnali  visivi  ed
   acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;
   b)  un  sistema  di comunicazione udibile distintamente in tutti i
   punti dell'impianto;
   c) per le attivita' che si svolgono in mare, un sistema  in  grado
   di  mantenere  le  comunicazioni  con la terraferma e i sensori di
   emergenza.
2. I dispositivi di attivazione  dell'allarme  di  cui  al  comma  1,
   lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.
3.  Il  datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi
   di  lavoro  non  abitualmente  presidiati,  deve  mettere  a  loro
   disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.
4.  Per  le  attivita'  che  si svolgono in mare, i sistemi di cui al
   comma  1  devono  poter  rimanere  operativi  anche  in  caso   di
   emergenza;  il  sistema  acustico deve essere integrato da sistemi
   alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.