Art. 80
                   (Sicurezza e lotta antincendio)
1.   Sul   luogo  di  lavoro  devono  essere  esposte  le  istruzioni
   antincendio, in cui  siano  specificate  le  misure  previste  per
   prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di
   incendi.
2.  I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio
   collegati  a  un  sistema  di  allarme,  da  collocare  in  idonee
   postazioni,  capace  di  dare  l'allarme  con  segnali  visivi  ed
   acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i  punti
   del luogo di lavoro.
3.  Le  reti  antincendio devono avere un numero adeguato di idranti,
   razionalmente distribuiti e devono disporre di  una  alimentazione
   alternativa;  l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve
   essere automatico, comandato dalla pressione di rete.