Art. 82
                       (Distanze di sicurezza)
1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del  1959,  le  parole  "Distanze  minori,  fino  a  20  m  e l0 m
   rispettivamente, possono essere consentite dal capo della  Sezione
   dell'Ufficio  nazionale  minerario per gli idrocarburi al servizio
   di impianto per profondita' inferiore ai l000 m"  sono  sostituite
   dalle seguenti:
   "Distanze  minori,  su  richiesta  motivata  del titolare, possono
   essere  consentite  dall'autorita'  di  vigilanza,  purche'  siano
   adottate misure di sicurezza equivalenti"