Art. 87
                    (Attrezzature di salvataggio)
1.   Il  datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  attrezzature  di
   salvataggio, pronte all'uso e  collocate  in  apposite  postazioni
   facilmente accessibili.
2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso
   di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il
   datore   di   lavoro  fornisce  ai  lavoratori  un'apparecchiatura
   autonoma di salvataggio per uso immediato.