Art. 91
                         (Norme antincendio)
1.  Al  primo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
   Repubblica n. 886 del 1979, le parole: "deve  essere  organizzato"
   sono sostituite da: "il datore di lavoro organizza"
2. Al secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
   Repubblica  n. 886 del 1979, le parole: "secondo le procedure e le
   competenze di cui agli articoli 40 e  4l  del  presente  decreto."
   sono sostituite da: "dal datore di lavoro."
3.  Al  terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della
   Repubblica  n.  886  del  1979,  le  parole;  "A  cura  del   capo
   piattaforma  o  del  comandante, per le unita' semoventi o navi di
   perforazione, deve essere predisposto"  sono  sostituite  da:  "Il
   datore  di lavoro, per le unita' semoventi o navi di perforazione,
   predispone ".