Art. 96
                     (Evacuazione e salvataggio)
1.  Il  datore  di  lavoro provvede affinche' i lavoratori seguano un
   corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.
2. Il datore di lavoro provvede a dotare  ogni  luogo  di  lavoro  di
   mezzi  e  attrezzature  appropriati  che,  in  caso  di emergenza,
   consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.
3. Il datore di  lavoro  predispone  un  piano  di  soccorso  per  il
   salvataggio  in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano
   deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati
   in relazione alla loro capacita' e al tempo d'intervento per  ogni
   impianto di perforazione o produzione.
4.   Il   datore  di  lavoro  mette  a  disposizione  dei  lavoratori
   imbarcazioni  di  salvataggio,  zattere,  boe   e   giubbotti   di
   salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:
   a)  essere  adatti  ed  eventualmente attrezzati per assicurare la
      sopravvivenza per un tempo sufficiente;
   b) essere disponibili in numero sufficiente;
   c) essere adeguati al luogo di lavoro;
   d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di
      richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.