Art. 97 (Camera iperbarica) 1. All'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilita', a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura."