Art. 2. C r i t e r i 1. Per la concessione dei contributi di cui trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi: a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attivita' di formazione post-universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento; b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualita', sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunita' scientifica; c) con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacita' dell'istituto proponente di realizzare il progetto; d) attivita' di ricerca o di formazione post-universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea e loro rilevanza; e) collegamento dell'attivita' con i piani pluriennali del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.) e della Unione europea; f) rapporto fra l'entita' e la qualificazione del personale coinvolto nell'attivita' di ricerca scientifica e la produzione scientifica stessa; g) coerenza e congruita' della richiesta rispetto alle attivita' da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'Ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte M.U.R.S.T.