Art. 2.
                            C r i t e r i
  1.   Per   la   concessione  dei  contributi  di  cui  trattasi  il
procedimento   amministrativo   di   valutazione  e  selezione  delle
richieste  si  svolge  sulla  base  della  valutazione  dei  seguenti
elementi:
    a)   rilevanza   della   produzione   scientifica  attraverso  la
valutazione   delle   pubblicazioni   su   riviste  internazionali  e
nazionali,   monografie,  atti  diversi,  brevetti;  rilevanza  delle
attivita'  di  formazione  post-universitaria,  valutate attraverso i
suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;
    b)  tradizione  storica  dell'ente,  sua  rilevanza  nazionale ed
internazionale   e   sua   attualita',   sulla   base  dei  riscontri
riconosciuti nella comunita' scientifica;
    c)  con  riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse
scientifico  e la capacita' dell'istituto proponente di realizzare il
progetto;
    d)  attivita'  di  ricerca  o di formazione post-universitaria in
collaborazione  con  altre  istituzioni italiane o internazionali, in
particolare della Unione europea e loro rilevanza;
    e)  collegamento  dell'attivita'  con  i  piani  pluriennali  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
(M.U.R.S.T.) e della Unione europea;
    f)  rapporto  fra  l'entita'  e  la  qualificazione del personale
coinvolto  nell'attivita'  di  ricerca  scientifica  e  la produzione
scientifica stessa;
    g)  coerenza e congruita' della richiesta rispetto alle attivita'
da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'Ente,
in  particolare  per  quanto  riguarda  il  coordinamento  con  altri
contributi ordinari o straordinari di fonte M.U.R.S.T.