Art. 3. Modalita' procedimentali 1. Per la concessione dei finanziamenti la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario precedente quello afferente l'assegnazione del contributo. 2. La domanda di concessione deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede e il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente; essa deve contenere gli elementi per la valutazione dei punti da a) a g) di cui all'articolo 2. 3. Nella domanda devono essere, altresi', indicate: a) le finalita' per cui si richiede il contributo finanziario e la misura dello stesso; b) le eventuali altre attivita' svolte o in corso di svolgimento e con quali pubbliche amministrazioni ed altri enti; 4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) atto costitutivo; b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalita' giuridica, ove concessa; c) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno; d) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese strutturali da quelle di ricerca; e) sintesi dell'attivita' scientifica svolta nell'ultimo triennio e piano di attivita' programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'articolo 2); f) elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio ed eventuali brevetti; g) eventuale progetto specifico di ricerca che si intende realizzare, con allegato studio di fattibilita' del progetto stesso. 5. La documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente comma 4 deve essere trasmessa solo in occasione della presentazione della prima domanda di finanziamento; per gli anni successivi devono essere comunicate unicamente eventuali modifiche statutarie. 6. La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili e' definita dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto, sulla base del prescritto parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 ottobre 1996 Il Ministro: BERLINGUER Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 211
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' il seguente: "Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro: a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane; b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'art. 11; c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore; d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; e) coordina le attivita' connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonche' la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Mnistro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le universita' e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i principi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST; g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche; h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, al sensi dell'art. 4, e favorisce la ricerca in campo educativo. 2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite: a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione. 3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), e' corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro puo' avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole universita' e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio".