Art. 3.
                      Modalita' procedimentali
  1.  Per  la  concessione  dei  finanziamenti la domanda deve essere
presentata  entro  il  31  dicembre  di  ogni  esercizio  finanziario
precedente quello afferente l'assegnazione del contributo.
  2.  La domanda di concessione deve contenere tutti gli elementi che
permettano  la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa
la  ragione  sociale,  la  sede  e  il  codice  fiscale e deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente; essa deve contenere
gli  elementi  per  la  valutazione  dei  punti  da  a)  a  g) di cui
all'articolo 2.
  3. Nella domanda devono essere, altresi', indicate:
    a)  le  finalita' per cui si richiede il contributo finanziario e
la misura dello stesso;
    b)  le eventuali altre attivita' svolte o in corso di svolgimento
e con quali pubbliche amministrazioni ed altri enti;
  4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
    a) atto costitutivo;
    b)   statuto   ed   estremi   relativi  al  riconoscimento  della
personalita' giuridica, ove concessa;
    c)  struttura  organizzativa  e  di ricerca con l'indicazione del
personale in servizio o collaboratore esterno;
    d)   situazione   finanziaria  (conto  consuntivo  dell'esercizio
precedente;  bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo
dell'esercizio  di riferimento), distinguendo le spese strutturali da
quelle di ricerca;
    e) sintesi dell'attivita' scientifica svolta nell'ultimo triennio
e  piano  di  attivita' programmatica per il triennio successivo (che
contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'articolo 2);
    f)  elenco  delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio
ed eventuali brevetti;
    g)  eventuale  progetto  specifico  di  ricerca  che  si  intende
realizzare, con allegato studio di fattibilita' del progetto stesso.
  5. La documentazione di cui ai punti a) e b) del precedente comma 4
deve  essere  trasmessa  solo  in occasione della presentazione della
prima domanda di finanziamento; per gli anni successivi devono essere
comunicate unicamente eventuali modifiche statutarie.
  6.   La  ripartizione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e'
definita  dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica con proprio decreto, sulla base del prescritto parere del
Consiglio  nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia,  ai sensi
dell'articolo 2, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 8 ottobre 1996
                                              Il Ministro: BERLINGUER
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
  Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 211
 
           Nota all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 9 maggio 1989, n.
          168, e' il seguente:
             "Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
               a)  elabora  ogni  tre  anni  il  piano  di   sviluppo
          dell'universita'   in  base  alle  vigenti  disposizioni  e
          presenta al Parlamento, ogni triennio,  un  rapporto  sullo
          stato  dell'istruzione  universitaria, formulato sulla base
          delle relazioni delle  universita',  sentiti  il  Consiglio
          universitario  nazionale  (CUN)  e la Conferenza permanente
          dei rettori delle universita' italiane;
               b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge  gli
          atti  di  programmazione  annuale  e pluriennale, generale,
          settoriale  e  speciale   della   ricerca   scientifica   e
          tecnologica  e  promuove  la  realizzazione  di programmi e
          progetti finalizzati  di  interesse  generale,  sentito  il
          Consiglio   nazionale  della  scienza  e  della  tecnologia
          (CNST), di cui all'art. 11; c)  procede  alla  ripartizione
          degli  stanziamenti  iscritti  nel  bilancio  del Ministero
          destinati alle universita' sulla base di criteri  oggettivi
          definiti  con  suo  decreto,  volti  anche ad assicurare un
          equilibrato sviluppo delle sedi universitarie,  sentiti  il
          CUN   e   la   Conferenza   permanente  dei  rettori  delle
          universita' italiane, e agli enti  di  ricerca  sentito  il
          CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
               d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione
          sullo   stato  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          elaborata  sulla  base  delle   relazioni   delle   singole
          universita'  e  degli  enti  di  ricerca, anche vigilati da
          altre amministrazioni, tenuto conto dei dati  dell'Anagrafe
          nazionale  delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382;
               e)  coordina le attivita' connesse alla partecipazione
          italiana a programmi di istruzione universitaria e  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  comunitari  ed internazionali,
          sentito il  CNST  nonche'  la  rappresentanza  italiana  in
          materia   di   istruzione   universitaria   e   di  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nelle   sedi   internazionali,
          d'intesa  con  il  Mnistro degli affari esteri e, in quelle
          comunitarie, anche con il Ministero  per  il  coordinamento
          delle politiche comunitarie.  Gli accordi internazionali in
          materia   di   istruzione   universitaria   e   di  ricerca
          scientifica    e    tecnologica,    che    riguardano    le
          amministrazioni  dello  Stato,  le  universita'  e gli enti
          pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale  e
          internazionale,  sono  stipulati, fatti salvi i principi di
          autonomia di  cui  al  titolo  II,  previa  intesa  con  il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica;
               f)  propone  al  Comitato  interministeriale  per   la
          programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione
          e  sostegno  della  ricerca  scientifica  e tecnologica nel
          settore privato, sentito il CNST;
               g)   coordina   le  funzioni  relative  alla  Anagrafe
          nazionale delle ricerche;
               h)  assicura,   con   il   Ministro   della   pubblica
          istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria
          e  gli  altri  gradi di istruzione in Italia e nei rapporti
          comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento  del
          personale  della  scuola, al sensi dell'art. 4, e favorisce
          la ricerca in campo educativo.
             2.  Al  Ministro  e  al  Ministero  sono  trasferite  le
          funzioni   in  materia  di  istruzione  universitaria,  ivi
          comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad
          esse  addetto,  nonche'  quelle  in  materia   di   ricerca
          scientifica e tecnologica, attribuite:
               a)  al  Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri;
               b) al Ministro per il coordinamento  delle  iniziative
          per la ricerca scientifica e tecnologica;
               c)   al   Ministro   e  al  Ministero  della  pubblica
          istruzione.
             3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica  e
          tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), e' corredata da
          un   programma   pluriennale  di  sviluppo  della  ricerca,
          elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST  e
          degli  indirizzi  formulati in materia dal CIPE. A tal fine
          il Ministro puo' avvalersi delle  strutture  del  Consiglio
          nazionale  delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole
          universita' e di ciascun ente di ricerca, previste al comma
          1, lettere a) e  d),  sono  trasmesse  rispettivamente  dal
          rettore  e  dal  presidente  al  Ministro  sei  mesi  prima
          dell'inizio di ciascun triennio".