Art. 2.
  1. Le attrezzature di cui ai punti a), b),  c),  d),  e),  f),  g),
dell'appendice  X  del  titolo  III  del  regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo codice  della  strada,  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono  approvate, od
omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche,  relative
a  ciascuna  delle attrezzature di cui ai precedenti punti, riportate
nell'allegato  tecnico  al  presente  decreto,  di   cui   fa   parte
integrante,  sotto  le stesse lettere di cui alla citata appendice X,
oltreche' delle norme tecniche richiamate dal decreto del  Presidente
della Repubblica 495 del 1992.