Art. 2. 1. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono approvate, od omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche, relative a ciascuna delle attrezzature di cui ai precedenti punti, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui fa parte integrante, sotto le stesse lettere di cui alla citata appendice X, oltreche' delle norme tecniche richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992.