Art. 3. 1. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) dell'appendice X citata all'articolo 2, sono riconosciute idonee alla funzione che sono tenute a svolgere, rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commerio e dell'artigianato, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuno dei precedenti punti riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, oltreche' delle norme tecniche richiamate dal decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.