Art. 3.
  1. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) dell'appendice X citata
all'articolo 2, sono  riconosciute  idonee  alla  funzione  che  sono
tenute    a   svolgere,   rispettivamente   dall'Istituto   superiore
prevenzione  e  sicurezza  sul  lavoro  e  dall'Ufficio  metrico  del
Ministero   dell'industria,  del  commerio  e  dell'artigianato,  nel
rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuno dei precedenti
punti riportate nell'allegato tecnico al presente decreto,  oltreche'
delle  norme  tecniche  richiamate  dal  decreto del presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.