Art. 4.
  1. Le verifiche e prove per  l'approvazione  o  l'omologazione  del
tipo  delle  attrezzature  di  cui all'articolo 1 sono effettuate dal
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi  di  Roma
ovvero,   previa   autorizzazione   della  Direzione  generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da altro centro
prove autoveicoli.
  2. L'omologazione del tipo  di  attrezzatura,  che  costituisce  il
metodo  corrente di riconoscimento di idoneita', comporta l'emissione
del  verbale  e  del  relativo  atto  di  omologazione  del   modello
sottoposto a verifica e prova, da parte del Centro superiore ricerche
e  prove  autoveicoli  e  dispositivi  o dei centri prova autoveicoli
autorizzati.
  3. L'approvazione del tipo, utilizzata in via eccezionale nel  caso
di  attrezzature  prodotte  in  piccola  serie  e  comunque in numero
inferiore alle venti unita' annue ovvero nei  casi  in  cui  non  sia
possibile  procedere  con  l'istituto  dell'omologazione da parte del
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli  e  dispositivi  o  dei
centri  prova autoveicoli autorizzati, da' luogo al solo rilascio del
verbale di  approvazione,  la  cui  copia  autenticata  varra'  quale
riconoscimento di idoneita'.
  4.  Il riconoscimento di idoneita' da parte dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro o  dell'Ufficio  metrico
del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
avviene secondo le procedure  dell'approvazione  o  dell'omologazione
del tipo stabilite al riguardo dagli enti suddetti.