Art. 5. 1. Spetta alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il controllo della rispondenza alle norme, delle modalita' di approvazione o di omologazione seguite dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati, in fase successiva al rilascio del verbale di approvazione o di omologazione, nonche' dell'atto di omologazione, fatta salva la facolta' di intervenire nel procedimento in corso di prova. 2. Tutti gli atti di approvazione o di omologazione redatti dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati sono pertanto inviati, a procedimento concluso, alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 44. 3. In deroga alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, possono essere accettate attrezzature conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, nonche' nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300, purche' riconosciute di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 ottobre 1996 Il Ministro: BURLANDO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 287