Art. 5.
  1. Spetta alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione il controllo della rispondenza  alle  norme,
delle  modalita' di approvazione o di omologazione seguite dal Centro
superiore ricerche e prove autoveicoli e  dispositivi  o  dai  centri
prova  autoveicoli  autorizzati,  in  fase successiva al rilascio del
verbale di approvazione  o  di  omologazione,  nonche'  dell'atto  di
omologazione, fatta salva la facolta' di intervenire nel procedimento
in corso di prova.
  2.  Tutti  gli  atti  di approvazione o di omologazione redatti dal
Centro superiore ricerche e prove autoveicoli  e  dispositivi  o  dai
centri   prova  autoveicoli  autorizzati  sono  pertanto  inviati,  a
procedimento concluso, alla Direzione generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione - Divisione 44.
  3.  In deroga alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento,
possono essere accettate attrezzature conformi alle  prescrizioni  in
vigore  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea, nonche' nei Paesi
sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico  europeo,  firmato
ad  Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n.
300, purche' riconosciute  di  equivalente  efficacia  pratica  dalla
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 ottobre 1996
                                                Il Ministro: BURLANDO
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1996
  Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 287