Art. 2.
  1. L'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza  tecnica  di  cui
all'articolo 1 e' composto di tre sezioni.
  2.  Nella  prima  sezione  dell'elenco  sono  iscritti  i  soggetti
indicati nell'articolo 63, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  gia'  in  possesso
dell'autorizzazione all'assistenza  ed  alla  rappresentanza  davanti
alle   commissioni  tributarie,  rilasciata  ai  sensi  del  medesimo
articolo 63, dal Ministero delle finanze - Direzione  generale  degli
affari  generali  e  del  personale,  nonche'  i soggetti che saranno
successivamente autorizzati. La medesima Direzione generale comunica,
ai fini dell'iscrizione, a ciascun ufficio indicato nell'articolo  1,
i  nominativi  dei  soggetti  autorizzati  all'assistenza  tecnica  e
provvede al rilascio di apposita tessera.
  3. Nella seconda sezione dell'elenco di  cui  all'articolo  1  sono
iscritti  i  periti  ed esperti che, alla data del 30 settembre 1993,
risultavano iscritti nei rispettivi  ruoli  tenuti  dalle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di  laurea  in  giurisprudenza  o  in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere; detti
soggetti  sono  abilitati  all'assistenza  tecnica limitatamente alle
materie concernenti l'imposta di registro, l'imposta di  successione,
i  tributi  locali,  l'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  l'imposta  locale  sui  redditi  e
l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
  4.  Nella  terza  sezione  dell'elenco  di  cui all'articolo 1 sono
iscritti   i   dipendenti   delle   associazioni   delle    categorie
rappresentate  nel  Consiglio  nazionale  dell'economia  e del lavoro
(CNEL) e i dipendenti delle imprese,  o  delle  loro  controllate  ai
sensi  dell'articolo  2359  del codice civile, primo comma, n. 1), in
possesso del diploma di laurea in  giurisprudenza  o  in  economia  e
commercio  o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione   professionale.   Detti   soggetti    sono    abilitati
all'assistenza  tecnica  limitatamente  alle controversie nelle quali
sono parti, rispettivamente,  gli  associati  e  le  imprese  o  loro
controllate.   I   dipendenti   di  societa'  controllanti  ai  sensi
dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile sono  abilitati
all'assistenza tecnica anche nelle controversie di cui siano parte le
societa' controllate.
 
          Note all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del  D.P.R. n.
          600/1973 in  materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
          redditi:
             "Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti).
          -  Presso  gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi
          rappresentare da un procuratore generale o speciale,  salvo
          quanto stabilito nel quarto comma.
             La  procura  speciale deve essere conferita per iscritto
          con firma autenticata. L'autenticazione non  e'  necessaria
          quando  la  procura  e'  conferita al coniuge o a parenti e
          affini entro il quarto  grado  o  a  propri  dipendenti  da
          persone  giuridiche.  Quando  la  procura  e'  conferita  a
          persone  iscritte  in  albi  professionali  o   nell'elenco
          previsto  dal  terzo  comma  e'  data  facolta' agli stessi
          rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
             Il   Ministero   delle    finanze    puo'    autorizzare
          all'esercizio   dell'assistenza   e   della  rappresentanza
          davanti alle commissioni  tributarie  gli  impiegati  delle
          carriere    dirigenziale,    direttiva    e   di   concetto
          dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'  gli  ufficiali
          della  Guardia  di  finanza, collocati a riposo dopo almeno
          venti anni di  effettivo  servizio.  L'autorizzazione  puo'
          essere  revocata  in ogni tempo con provvedimento motivato.
          Il Ministero tiene l'elenco  delle  persone  autorizzate  e
          comunica  alle  segreterie  delle commissioni tributarie le
          relative variazioni.
             A  coloro  che  hanno  appartenuto   all'amministrazione
          finanziaria  e  alla Guardia di finanza, ancorche' iscritti
          in  un  albo  professionale  o  nell'elenco  previsto   nel
          precedente  comma,  e'  vietato, per due anni dalla data di
          cessazione del rapporto di impiego, di esercitare  funzioni
          di   assistenza  e  di  rappresentanza  presso  gli  uffici
          finanziari e davanti le commissioni tributarie.
             Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza  in
          materia  tributaria  in violazione del presente articolo e'
          punito  con  la  multa  da  lire   cinquantamila   a   lire
          cinquecentomila".
             - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
             "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti    per    esercitare   un'influenza   dominante
          nell'assemblea ordinaria;
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
             Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2)  del  primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
             Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".