Art. 2. 1. L'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 e' composto di tre sezioni. 2. Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gia' in possesso dell'autorizzazione all'assistenza ed alla rappresentanza davanti alle commissioni tributarie, rilasciata ai sensi del medesimo articolo 63, dal Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' i soggetti che saranno successivamente autorizzati. La medesima Direzione generale comunica, ai fini dell'iscrizione, a ciascun ufficio indicato nell'articolo 1, i nominativi dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica e provvede al rilascio di apposita tessera. 3. Nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 sono iscritti i periti ed esperti che, alla data del 30 settembre 1993, risultavano iscritti nei rispettivi ruoli tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere; detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle materie concernenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 4. Nella terza sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 sono iscritti i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate. I dipendenti di societa' controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile sono abilitati all'assistenza tecnica anche nelle controversie di cui siano parte le societa' controllate.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali della Guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".