Art. 3.
  1. L'iscrizione nella seconda e nella terza sezione dell'elenco  di
cui  all'articolo  1  e'  effettuata  su domanda dell'interessato. La
domanda, in carta da bollo, e' rivolta alla direzione delle  entrate,
nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza.
  2.  La  domanda  deve recare l'indicazione delle generalita', della
residenza, della categoria di  appartenenza,  del  numero  di  codice
fiscale e di partita IVA del richiedente.
  3.  Alla  domanda  vanno  allegati, a pena di irricevibilita' della
stessa, i seguenti documenti:
    a) per i  soggetti  di  cui  alla  seconda  sezione  dell'elenco,
attestato  comprovante  l'iscrizione  alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti, rilasciato dalla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura; per  i  soggetti  di  cui  alla
terza  sezione  dell'elenco,  attestato  comprovante  il  rapporto di
dipendenza con una associazione  della  categoria  rappresentata  nel
CNEL, rilasciato dalla associazione medesima, o attestato comprovante
il  rapporto  di  dipendenza  con  una  impresa,  o  societa' da essa
controllata ai sensi dell'articolo  2359  del  codice  civile,  primo
comma, n. 1), rilasciato dalla stessa impresa o societa';
    b)  copia  autentica  del  diploma  di  laurea in giurisprudenza,
economia e commercio o equipollenti o del diploma  di  ragioneria  e,
limitatamente  ai  soggetti iscritti nella terza sezione dell'elenco,
certificazione comprovante il possesso  della  relativa  abilitazione
professionale.  In  alternativa  ai  predetti  documenti  puo' essere
presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta',  resa
ai  sensi  dell'articolo  4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne
attesti il possesso.
 
          Note all'art. 3:
             - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si  veda
          in nota all'art. 2.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          15/1968, recante norme sulla documentazione  amministrativa
          e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). -  L'atto  di  notorieta'  concernente  fatti,
          stati  o  qualita' personali che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a  ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  ad un notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale,  o  altro   funzionario
          incaricato    dal   sindaco,   il   quale   provvede   alla
          autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".