Art. 3. 1. L'iscrizione nella seconda e nella terza sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 e' effettuata su domanda dell'interessato. La domanda, in carta da bollo, e' rivolta alla direzione delle entrate, nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza. 2. La domanda deve recare l'indicazione delle generalita', della residenza, della categoria di appartenenza, del numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente. 3. Alla domanda vanno allegati, a pena di irricevibilita' della stessa, i seguenti documenti: a) per i soggetti di cui alla seconda sezione dell'elenco, attestato comprovante l'iscrizione alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti, rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; per i soggetti di cui alla terza sezione dell'elenco, attestato comprovante il rapporto di dipendenza con una associazione della categoria rappresentata nel CNEL, rilasciato dalla associazione medesima, o attestato comprovante il rapporto di dipendenza con una impresa, o societa' da essa controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), rilasciato dalla stessa impresa o societa'; b) copia autentica del diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria e, limitatamente ai soggetti iscritti nella terza sezione dell'elenco, certificazione comprovante il possesso della relativa abilitazione professionale. In alternativa ai predetti documenti puo' essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti il possesso.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".