Art. 4.
  1. Gli uffici di cui all'articolo 1 verificano la regolarita' della
domanda e della documentazione allegata,  dispongono  l'iscrizione  e
rilasciano,  a seguito dell'avvenuta iscrizione, una apposita tessera
di  difensore   abilitato   all'assistenza   tecnica   dinanzi   alle
commissioni tributarie.
  2.  La  tessera  attesta  il possesso della abilitazione specifica,
nonche' le limitazioni ad assistere  le  parti  per  le  controversie
relative  a  determinati tributi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 
          Nota all'art. 4:
             - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs.  n.  546/1992  si
          veda in nota alle premesse.