Art. 4. 1. Gli uffici di cui all'articolo 1 verificano la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, dispongono l'iscrizione e rilasciano, a seguito dell'avvenuta iscrizione, una apposita tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie. 2. La tessera attesta il possesso della abilitazione specifica, nonche' le limitazioni ad assistere le parti per le controversie relative a determinati tributi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda in nota alle premesse.