Art. 2. 1. La procedura di cui al presente regolamento e' applicabile a tutti i proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), depositati direttamente o indirettamente presso la banca di secondo livello, da parte degli investitori non residenti o degli enti internazionali aventi diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Note all'art. 2: - Si trascrive, il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempre che tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni". - Per il testo dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 239/1996 si veda in note alle premesse, lettera c).