Art. 2.
  1. La procedura di cui al presente  regolamento  e'  applicabile  a
tutti  i  proventi  dei  titoli  di  cui  all'articolo 1, lettera a),
depositati direttamente o indirettamente presso la banca  di  secondo
livello,  da  parte  degli  investitori  non  residenti  o degli enti
internazionali aventi  diritto  alla  non  applicazione  dell'imposta
sostitutiva  ai  sensi  dell'articolo  6, comma 1, e dell'articolo 7,
comma 4, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
 
          Note all'art. 2:
             - Si trascrive, il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  del
          D.Lgs. n.  239/1996:
             "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). -
          1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed
          altri  frutti  delle  obbligazioni e titoli similari di cui
          all'art. 1 percepiti da soggetti residenti in Stati  con  i
          quali  siano  in  vigore  convenzioni per evitare la doppia
          imposizione  sul   reddito   stipulate   dalla   Repubblica
          italiana,    sempre   che   tali   convenzioni   consentano
          all'Amministrazione    finanziaria    di    acquisire    le
          informazioni  necessarie  ad  accertare  la sussistenza dei
          requisiti da parte degli  aventi  diritto.  Ai  fini  della
          sussistenza  del  requisito della residenza si applicano le
          norme previste dalle singole convenzioni".
             - Per il testo  dell'art.  7,  comma  4  del  D.Lgs.  n.
          239/1996 si veda in note alle premesse, lettera c).