Art. 4. 1. L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non sono redatti in conformita' agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP. 2. In presenza di gravi e motivate circostanze, che rendono impossibile o estremamente difficoltoso il rilascio dell'attestazione sul modello 116/IMP da parte delle autorita' fiscali estere, e' ammesso, a seguito di apposito scambio di note con gli Stati interessati, il rilascio di una attestazione sostitutiva di quella contenuta nel modello medesimo, a condizione che dall'attestazione stessa risulti la sussistenza del requisito sostanziale della residenza del beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a).