Art. 4.
  1. L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non  sono
redatti in conformita' agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP.
  2.  In  presenza  di  gravi  e  motivate  circostanze,  che rendono
impossibile o estremamente difficoltoso il rilascio dell'attestazione
sul modello 116/IMP da  parte  delle  autorita'  fiscali  estere,  e'
ammesso,  a  seguito  di  apposito  scambio  di  note  con  gli Stati
interessati, il rilascio di una attestazione  sostitutiva  di  quella
contenuta  nel  modello  medesimo, a condizione che dall'attestazione
stessa  risulti  la  sussistenza  del  requisito  sostanziale   della
residenza  del  beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui
all'articolo 1, lettera a).