Art. 5.
  1. La banca di primo livello completa i modelli di cui all'articolo
3 con la propria attestazione circa  il  deposito  dei  titoli  e  la
correttezza,  sulla  base  degli  elementi di cui e' in possesso, dei
dati   identificativi   dell'avente   diritto   e   delle    relative
dichiarazioni  ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei
modelli medesimi entro quindici giorni dalla  data  di  ricezione  di
tali modelli.
  2.  La  banca  di primo livello invia alla banca di secondo livello
entro il termine indicato nel comma 1 gli  "affidavit"  per  ciascuno
degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e la banca
stessa.  Inoltre  comunica  alla  banca  di  secondo  livello  i dati
relativi alle operazioni di movimentazione  dei  titoli  in  deposito
nonche'  ogni altro elemento informativo necessario ai fini della non
applicazione dell'imposta sostitutiva.