Art. 6. 1. La banca di secondo livello, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, conserva i modelli nonche' l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 5 a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni. 2. Nello stesso periodo la banca di secondo livello e' altresi' tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria i medesimi documenti di cui al comma 1.