Art. 6.
  1. La banca di secondo livello, dopo aver  eseguito  gli  opportuni
controlli,  conserva  i modelli nonche' l'ulteriore documentazione di
cui all'articolo 5 a  disposizione  dell'Amministrazione  finanziaria
per un periodo non inferiore a dieci anni.
  2.  Nello  stesso  periodo  la banca di secondo livello e' altresi'
tenuta a fornire, su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria  i
medesimi documenti di cui al comma 1.