Art. 7.
  1.  La  banca  di  secondo  livello  comunica   all'Amministrazione
finanziaria  secondo  le  specifiche tecniche e relative modalita' di
attuazione stabilite con successivo decreto ministeriale, i  seguenti
dati:
    a)  i  dati  identificativi del soggetto non residente cosi' come
rilevati dai modelli di cui al  precedente  articolo  3,  nonche'  le
successive variazioni apportate:
    1) codice investitore;
    2) dati anagrafici investitore;
    3) codice del rappresentante legale o volontario;
    4) dati anagrafici del rappresentante legale o volontario;
    5) dati dell'autorita' fiscale;
    6) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;
    7) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;
    8) dati della banca di primo livello;
    9)  data  della  attestazione  rilasciata  dalla  banca  di primo
livello;
    b) i dati delle comunicazioni contabili relativi ai soggetti  non
residenti ed ai soggetti residenti limitatamente a quelli riguardanti
i titoli detenuti all'estero:
    1) codice investitore;
    2) codice Stato;
    3) codice BIC/SWIFT della banca di primo livello;
    4) codice BIC/SWIFT della banca di secondo livello;
    5) dati identificativi del titolo;
    6) valore nominale;
    7) data dell'operazione;
    8) valuta dell'operazione;
    9) tipo dell'operazione;
   10) interesse maturato;
   11) scarto maturato.
  2.   I   dati   di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  sono  inviati
telematicamente nel primo periodo di trasmissione, disponibile per la
banca di secondo livello, successivo alla data  di  acquisizione  del
modello  di  attestazione  o  di  richiesta. Nel caso in cui i titoli
siano depositati direttamente presso la  banca  di  secondo  livello,
questa  comunica  telematicamente  anche i propri dati identificativi
nonche' la data  in  cui  e'  stata  verificata  la  sussistenza  dei
requisiti  previsti  dall'articolo  7,  commi  1 e 2, lettera a), del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
  3. I dati contabili di cui al comma 1,  lettera  b),  sono  inviati
all'anagrafe tributaria in via telematica e successivamente all'invio
dei dati previsti nel comma 2, secondo il seguente scadenziario:
 Mese di riferimento        Periodo di trasmissione
  dell'operazione
         __                           __
   Gennaio                    dal 16 al 28 febbraio
   Febbraio                   dal 16 al 31 marzo
   Marzo                      dal 16 al 30 aprile
   Aprile                     dal 16 al 31 maggio
   Maggio                     dal 16 al 30 giugno
   Giugno                     dal 16 al 31 luglio
   Luglio                     dal 16 al 31 agosto
   Agosto                     dal 16 al 30 settembre
   Settembre                  dal 16 al 31 ottobre
   Ottobre                    dal 16 al 30 novembre
   Novembre                   dal 16 al 31 dicembre
   Dicembre                   dal 16 al 31 gennaio
  4. Ad ogni trasmissione l'Amministrazione finanziaria effettua, sui
dati  inviati,  controlli  formali  e  di  congruenza;  le  posizioni
riscontrate irregolari sono segnalate alla banca di  secondo  livello
ai  fini  di eventuali modifiche da parte della stessa. Le specifiche
tecniche per la segnalazione delle posizioni  riscontrate  irregolari
sono stabilite con successivo decreto ministeriale.
  5.  Su  richiesta  della  banca  di  secondo  livello  e' possibile
effettuare dal 1 al 30 settembre e dal 1 al 31 marzo di ciascun anno,
ulteriori trasmissioni a correzione o a completamento di  quelle  che
si  riferiscono  al semestre solare precedente. Per tali trasmissioni
non si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
  6. La prima trasmissione telematica, relativa alla comunicazione da
effettuare entro il 30 settembre 1997 e riguardante i dati del  primo
semestre 1997, e' effettuata dal 1 giugno al 31 luglio 1997.
 
          Note all'art. 7:
             -  Per  il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, lettera a), e
          8, comma 3, del decreto legislativo n. 239/96  si  veda  in
          note alle premesse, lettera c).