Art. 13.
              Documentazione sanitaria per il trasporto

1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme
al modello di cui all'allegato E:
  a)  gli  animali  delle  specie  sensibili  alle  malattie  di  cui
all'allegato A;
  b)  gli  animali  delle  specie  sensibili  alle  malattie  di  cui
all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia
stabilito  un  programma  facoltativo  o  obbligatorio  di lotta o di
sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie
di cui allo stesso allegato B;
  c)  lo  sperma,  gli  ovuli  e  gli embrioni di animali di cui alle
lettere  a)  e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi,
istituti o centri riconosciuti.
 2.  Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite
durante   il   trasporto  fino  a  destinazione,  e'  completato  dal
veterinario    responsabile   dell'organismo,   istituto   o   centro
riconosciuto  di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli,
lo  sperma  o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro
riconosciuti.
 3. Il Ministero della sanita' riconosce ufficialmente gli organismi,
istituti  o  centri  su  presentazione  di  domanda  corredata  dalla
documentazione   che   attesti  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'allegato  C; a tal fine il Ministero della sanita' puo' procedere
a  controlli  sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari
delle unita' sanitarie locali.
 4.  Il  Ministero  della  sanita'  compila  l'elenco nazionale degli
organismi,   istituti   o  centri  ufficialmente  riconosciuti  e  lo
comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea.
 5.  Le  spese  connesse con le procedure di riconoscimento di cui al
presente  articolo  sono a carico del titolare degli organismi, degli
istituti  e  dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalita' da
stabilirsi  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, con decreto del Ministro della sanita' di concerto
con il Ministro del tesoro.