Art. 13. Documentazione sanitaria per il trasporto 1. Devono essere accompagnati da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato E: a) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato A; b) gli animali delle specie sensibili alle malattie di cui all'allegato B, nel caso in cui lo Stato membro di destinazione abbia stabilito un programma facoltativo o obbligatorio di lotta o di sorveglianza ovvero sia indenne o parzialmente indenne dalle malattie di cui allo stesso allegato B; c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali di cui alle lettere a) e b), in provenienza da o con destinazione ad organismi, istituti o centri riconosciuti. 2. Il documento di cui al comma 1, che deve accompagnare le partite durante il trasporto fino a destinazione, e' completato dal veterinario responsabile dell'organismo, istituto o centro riconosciuto di origine e deve precisare che gli animali, gli ovuli, lo sperma o gli embrioni provengono da organismo, istituto o centro riconosciuti. 3. Il Ministero della sanita' riconosce ufficialmente gli organismi, istituti o centri su presentazione di domanda corredata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui all'allegato C; a tal fine il Ministero della sanita' puo' procedere a controlli sul posto direttamente o delegando i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali. 4. Il Ministero della sanita' compila l'elenco nazionale degli organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti e lo comunica, con i relativi aggiornamenti, alla Commissione europea. 5. Le spese connesse con le procedure di riconoscimento di cui al presente articolo sono a carico del titolare degli organismi, degli istituti e dei centri, non pubblici, secondo criteri e modalita' da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro.